1. Qualora, per motivi di sicurezza, il sindaco, con propria ordinanza, imponga la demolizione di un edificio costruito conformemente alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici, ai proprietari è riconosciuto il diritto di ricostruire un nuovo edificio avente dimensioni di cubatura e di superficie uguali a quelle dell'edificio demolito, a condizione che tale ricostruzione non contrasti con ragioni di sicurezza relative al suolo sul quale insisteva.
2. Qualora gli edifici demoliti non possano essere ricostruiti nel luogo di sedime per le ragioni di sicurezza di cui al comma 1, i proprietari hanno diritto all'assegnazione, da parte del comune, di altre aree di proprietà del comune stesso, al quale è contestualmente trasferita l'area di sedime dell'edificio demolito. Il trasferimento e la cessione in proprietà delle aree di cui al presente comma avvengono con totale esenzione dalle imposte sui trasferimenti immobiliari.
a) che sia garantita prelazione reale all'acquisto da parte di eventuali locatari;
b) che sia restituita al comune la quota del contributo ricevuto ai sensi del comma 3, determinata dal comune stesso in relazione al tempo trascorso dall'ultimazione dell'edificio da alienare.