Art. 6.
(Demolizioni).

      1. Qualora, per motivi di sicurezza, il sindaco, con propria ordinanza, imponga la demolizione di un edificio costruito conformemente alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici, ai proprietari è riconosciuto il diritto di ricostruire un nuovo edificio avente dimensioni di cubatura e di superficie uguali a quelle dell'edificio demolito, a condizione che tale ricostruzione non contrasti con ragioni di sicurezza relative al suolo sul quale insisteva.
      2. Qualora gli edifici demoliti non possano essere ricostruiti nel luogo di sedime per le ragioni di sicurezza di cui al comma 1, i proprietari hanno diritto all'assegnazione, da parte del comune, di altre aree di proprietà del comune stesso, al quale è contestualmente trasferita l'area di sedime dell'edificio demolito. Il trasferimento e la cessione in proprietà delle aree di cui al presente comma avvengono con totale esenzione dalle imposte sui trasferimenti immobiliari.

 

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      3. Per la ricostruzione degli immobili demoliti ai sensi del presente articolo, oltre ai contributi e alle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 5, i comuni concedono un contributo in conto capitale pari al 40 per cento del costo di ricostruzione dell'edificio. Per la concessione dei contributi di cui al presente comma, i comuni istituiscono un fondo alimentato con una percentuale delle entrate derivanti dalla imposta comunale sugli immobili (ICI) da essi stabilita in relazione alle previsioni effettuate in sede di monitoraggio dei fascicoli dei fabbricati ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
      4. Gli immobili ricostruiti ai sensi del presente articolo, per un periodo di dieci anni dalla loro ultimazione, possono essere alienati alle seguenti condizioni:

          a) che sia garantita prelazione reale all'acquisto da parte di eventuali locatari;

          b) che sia restituita al comune la quota del contributo ricevuto ai sensi del comma 3, determinata dal comune stesso in relazione al tempo trascorso dall'ultimazione dell'edificio da alienare.